IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, concernente la determinazione e la composizione dei  comparti  di
contrattazione  collettiva  nel  pubblico  impiego, che, nell'art. 7,
definisce la composizione del comparto di  contrattazione  collettiva
riguardante  il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che  nell'art.  9  stabilisce
che  "lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' del
personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68" sono
regolati "da un contratto  di  durata  triennale  stipulato  mediante
accordo  tra  la  delegazione  di  parte pubblica e la delegazione di
parte sindacale .. reso esecutivo con decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con
i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395  (recettivo  dell'accordo  intercompartimentale  per  il triennio
1988-90), che nell'art. 8  definisce  i  criteri  di  riferimento  da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della   funzione   pubblica  per  la  determinazione  della  maggiore
rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni  e  delle
organizzazioni   sindacali,   e  che  nell'art.  9  attribuisce  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  il  compito  di provvedere entro il primo trimestre di ogni
triennio, sentite le confederazioni  e  le  organizzazioni  sindacali
interessate,   alla  ripartizione  delle  aspettative  sindacali  per
ciascun comparto  di  contrattazione  collettiva  di  cui  al  citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171, riguardante  il  recepimento  delle  norme  risultanti  dalla
disciplina  prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 concernente
il  personale  delle  istituzioni  e  degli   enti   di   ricerca   e
sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visti  gli articoli 30 e 31 dell'accordo del comparto "ricerca" per
il triennio 1988-90, reso esecutivo con decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  171/1991,  che  hanno  dettato  nuove disposizioni in
materia di aspettative sindacali relativamente al personale  compreso
nell'ambito del comparto "ricerca" in precedenza indicato;
  Considerato  che  il  citato  art.  30  dell'accordo  del  comparto
"ricerca" per il triennio 1988-90  reso  esecutivo  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 171/1991 stabilisce che per tutte le
istituzioni e gli enti compresi nel comparto "ricerca" il contingente
complessivo di personale del comparto  da  collocare  in  aspettativa
sindacale e' fissato in sessanta unita';
  Considerato  che,  ai sensi del terzo comma dell'art. 30 del citato
accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n.
171/1991, la ripartizione del contingente delle sessanta  aspettative
sindacali in precedenza indicate deve essere operata attribuendone la
quota  del  10  per  cento alle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative  sul   piano   nazionale   -   "garantendo   comunque
nell'ambito  di  tale  ultima percentuale, una aspettativa per ognuna
delle predette confederazioni sindacali" -  ed  il  restante  90  per
cento  alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
comparto nel cui ambito, "tenuto conto  della  particolare  struttura
organizzativa  degli  enti  e  delle  istituzioni del comparto, della
specifica dislocazione territoriale degli  stessi  e  delle  relative
strutture  periferiche  nonche'  del  limitato  numero di addetti del
comparto  medesimo  che  non  supera  le  ventimila  unita',  in  via
eccezionale,  a  richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, una
quota pari al 30 per cento delle aspettative  attribuite  a  ciascuna
delle  predette  organizzazioni  sindacali puo' essere utilizzata con
riferimento a due  dipendenti  dirigenti  sindacali  responsabili  di
strutture   sindacali  regionali  del  comparto  medesimo,  nell'arco
dell'anno per assenze dal servizio per un  massimo  di  tre  giornate
lavorative di ciascuna settimana";
  Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 30 del menzionato
accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n.
171/1991,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della   funzione   pubblica,   sentite   le   confederazioni   e   le
organizzazioni  sindacali  interessate,  entro  il primo trimestre di
ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui  all'art.  9  del
decreto  del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, deve
provvedere  alla  ripartizione   del   contingente   delle   sessanta
aspettative  sindacali in precedenza indicate tra le confederazioni e
le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale   in   relazione  alla  rappresentativita'  delle  medesime
accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   n.   395/1988  e  della  direttiva-circolare  n.
24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio
di  Stato,  e'  stata   sostituita   dalla   direttiva-circolare   n.
72549/8.93.5  dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 18 marzo 1991;
  Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 30 dell'accordo
reso  esecutivo  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
171/1991,  diverse  intese  intervenute  tra  le  confederazioni e le
organizzazioni  sindacali  sulla   ripartizione   delle   aspettative
sindacali,  fermo  restando  il numero complessivo delle stesse, sono
comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della  funzione pubblica ed alle istituzioni ed agli enti interessati
per i conseguenti adempimenti;
  Viste le direttive di  cui  alla  circolare  28  ottobre  1988,  n.
24518/8.93.5,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del 2
novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n.  72549/8.93.5
dell'11  marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo    1991,    concernenti    l'accertamento    della     maggiore
rappresentativita'   sul  piano  nazionale  delle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;
  Tenuto conto che i criteri  ed  i  parametri  di  cui  alle  citate
direttive-circolari  del  28  ottobre  1988 e dell'11 marzo 1991 sono
stati definiti ai  fini  della  individuazione  delle  organizzazioni
sindacali  legittimate  a  costituire  le delegazioni sindacali nelle
trattative   dei  vari  comparti  di  contrattazione  collettiva  del
pubblico impiego e che in base a tale normativa sono  da  considerare
maggiormente  rappresentative  le  organizzazioni sindacali le quali,
oltre al requisito  della  minima  diffusione  territoriale,  abbiano
superato  anche  "o  quello  collegato  alla  procedura elettiva o il
criterio della consistenza associativa rilevata in base alle  deleghe
conferite  alle  amministrazioni  dai  dipendenti per la ritenuta del
contributo sindacale";
  Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre  1988
e  dell'11  marzo  1991  consentono  inoltre "nel caso di scostamenti
minimi rispetto ai discrimini quantitativi .... marginali deroghe, in
via del tutto eccezionale e, ove ricorrano  particolarissime  ragioni
giustificative,    con    motivati   provvedimenti   della   pubblica
amministrazione  che  tengano  conto  delle  seguenti  variabili   di
contesto:   il   grado  di  sindacalizzazione  relativa  delle  varie
organizzazioni  sindacali  e  la  dinamica  di  crescita   di   nuove
organizzazioni sindacali";
  Considerato  che  i  criteri  ed  i  parametri  di  cui alle citate
direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991  vengono
in  rilievo,  a  norma delle stesse citate direttive-circolari, anche
"in altre circostanze in cui e' necessaria  la  individuazione  della
effettivita'   sindacale,   tenuto   conto   che  i  detti  parametri
costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali  canoni  e
parametri  sono  stati  peraltro esplicitamente richiamati dal citato
art. 30 dell'accordo del comparto "ricerca" per il  triennio  1988-90
reso  esecutivo  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
febbraio 1991, n. 171;
  Viste le note con le quali le istituzioni e gli enti ricompresi nel
comparto "ricerca"  hanno  trasmesso  i  dati  con  riferimento  alle
direttive-circolari  del  28  ottobre  1988  e dell'11 marzo 1991, in
precedenza richiamate;
  Tenuto  conto  dei  dati  forniti  con  le  predette   note   dalle
istituzioni   e  dagli  enti  compresi  nel  comparto  "ricerca"  per
l'accertamento  della  maggiore  rappresentativita'  sindacale  delle
organizzazioni  sindacali  esponenziali degli interessi del personale
del predetto comparto;
  Visto il decreto del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  del  2
ottobre  1989  -  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 234 del 6
ottobre 1989 - che individua le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alle quali, ai sensi  del  terzo
comma  dell'art. 30 dell'accordo sindacale reso esecutivo con decreto
del Presidente della Repubblica n. 171/1991, deve  essere  attribuita
la  quota del 10 per cento del contingente delle sessanta aspettative
sindacali  riguardanti   il   personale   del   comparto   "ricerca",
"garantendo  comunque  una  aspettativa  sindacale  per  ognuna delle
predette confederazioni sindacali";
  Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in
precedenza indicata, alla ripartizione  delle  aspettative  sindacali
per  il  triennio  1991-93 per il personale delle istituzioni e degli
enti compresi nel comparto "ricerca";
  Sentite   le   confederazioni   e   le   organizzazioni   sindacali
interessate,  maggiormente rappresentative del personale del comparto
"ricerca",  che,  in  relazione  alle  proposte   formulate   ed   in
riferimento  al  citato  sesto  comma  dell'art. 30 dell'accordo reso
esecutivo  con  decreto  del Presidente della Repubblica n. 171/1991,
non  hanno  comunicato  "diverse  intese"  sulla  ripartizione  delle
aspettative sindacali;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7  maggio
1991,  concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale
dipendente dalle istituzioni  e  dagli  enti  compresi  nel  comparto
"ricerca"  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ed all'art. 9 della  legge  9  maggio
1989,  n.  168,  per  il  quale  e'  consentito  il  collocamento  in
aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 30  e  31  dell'accordo
del  comparto  "ricerca"  per  il triennio 1988-90 reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  1991,  n.  171,
fissato in complessive sessanta unita', e' ripartito, per il triennio
1991-93  in  otto aspettative sindacali (corrispondenti, per eccesso,
al 10 per  cento  del  citato  contingente  complessivo  di  sessanta
aspettative)  in  favore  delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale - a ciascuna  delle  quali,  come
indicato in preambolo, deve essere garantita comunque una aspettativa
-  ed  in  cinquantadue  aspettative  sindacali  (corrispondenti, per
difetto, al 90 per cento del sopra indicato  contingente  complessivo
di  sessanta  aspettative) alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale nel comparto "ricerca".