IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 7, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che nell'art. 9 stabilisce che "lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68" sono regolati "da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale .. reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, riguardante il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visti gli articoli 30 e 31 dell'accordo del comparto "ricerca" per il triennio 1988-90, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale compreso nell'ambito del comparto "ricerca" in precedenza indicato; Considerato che il citato art. 30 dell'accordo del comparto "ricerca" per il triennio 1988-90 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 stabilisce che per tutte le istituzioni e gli enti compresi nel comparto "ricerca" il contingente complessivo di personale del comparto da collocare in aspettativa sindacale e' fissato in sessanta unita'; Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 30 del citato accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, la ripartizione del contingente delle sessanta aspettative sindacali in precedenza indicate deve essere operata attribuendone la quota del 10 per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale - "garantendo comunque nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ognuna delle predette confederazioni sindacali" - ed il restante 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto nel cui ambito, "tenuto conto della particolare struttura organizzativa degli enti e delle istituzioni del comparto, della specifica dislocazione territoriale degli stessi e delle relative strutture periferiche nonche' del limitato numero di addetti del comparto medesimo che non supera le ventimila unita', in via eccezionale, a richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per cento delle aspettative attribuite a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali puo' essere utilizzata con riferimento a due dipendenti dirigenti sindacali responsabili di strutture sindacali regionali del comparto medesimo, nell'arco dell'anno per assenze dal servizio per un massimo di tre giornate lavorative di ciascuna settimana"; Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 30 del menzionato accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente delle sessanta aspettative sindacali in precedenza indicate tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio di Stato, e' stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991; Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 30 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, diverse intese intervenute tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle istituzioni ed agli enti interessati per i conseguenti adempimenti; Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego; Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale"; Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre "nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi .... marginali deroghe, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali"; Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche "in altre circostanze in cui e' necessaria la individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 30 dell'accordo del comparto "ricerca" per il triennio 1988-90 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Viste le note con le quali le istituzioni e gli enti ricompresi nel comparto "ricerca" hanno trasmesso i dati con riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991, in precedenza richiamate; Tenuto conto dei dati forniti con le predette note dalle istituzioni e dagli enti compresi nel comparto "ricerca" per l'accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del predetto comparto; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 ottobre 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1989 - che individua le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alle quali, ai sensi del terzo comma dell'art. 30 dell'accordo sindacale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, deve essere attribuita la quota del 10 per cento del contingente delle sessanta aspettative sindacali riguardanti il personale del comparto "ricerca", "garantendo comunque una aspettativa sindacale per ognuna delle predette confederazioni sindacali"; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale delle istituzioni e degli enti compresi nel comparto "ricerca"; Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative del personale del comparto "ricerca", che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato sesto comma dell'art. 30 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, non hanno comunicato "diverse intese" sulla ripartizione delle aspettative sindacali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale dipendente dalle istituzioni e dagli enti compresi nel comparto "ricerca" di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ed all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per il quale e' consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 30 e 31 dell'accordo del comparto "ricerca" per il triennio 1988-90 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fissato in complessive sessanta unita', e' ripartito, per il triennio 1991-93 in otto aspettative sindacali (corrispondenti, per eccesso, al 10 per cento del citato contingente complessivo di sessanta aspettative) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale - a ciascuna delle quali, come indicato in preambolo, deve essere garantita comunque una aspettativa - ed in cinquantadue aspettative sindacali (corrispondenti, per difetto, al 90 per cento del sopra indicato contingente complessivo di sessanta aspettative) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "ricerca".